Art. 18. 
                  (Concessione di aree e banchine) 
  1. L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,  l'autorita'
marittima' danno in concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine
comprese nell'ambito portuale alle imprese di  cui  all'articolo  16,
comma 3, per l'espletamento  delle  operazioni  portuali  nonche'  di
attivita' relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse
commerciale ed industriale, fatta salva l'utilizzazione  di  immobili
demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di
funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Le  concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla  base
di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei  trasporti
e della navigazione con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono
altresi' indicati: 
   a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e  controllo
delle autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione
ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; 
   b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono  tenuti  a
versare in rapporto alla durata della concessione, agli  investimenti
previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili,  ovvero
al solo valore  delle  aree  qualora  il  concessionario  rilevi  gli
impianti all'atto della concessione. 
  2. Con il decreto di cui  al  comma  1  sono  altresi'  indicati  i
criteri cui devono attenersi le autorita' portuali  o  marittime  nel
rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito  portuale
spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali  da  parte
di altre imprese non concessionarie. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione adegua la disciplina relativa alle  concessioni  di
aree e banchine alle normative comunitarie. 
  4.  Per  le  iniziative  di  maggiore  rilevanza,   il   presidente
dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato
portuale, con le modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi
della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  5. Le concessioni o gli accordi  sostitutivi  di  cui  al  comma  4
possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 
  6. Ai fini del rilascio della concessione di  cui  al  comma  1  e'
richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: 
   a) presentino, all'atto della domanda, un programma di  attivita',
assistito da idonee  garanzie,  anche  di  tipo  fideiussorio,  volto
all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto; 
   b) possiedano adeguate  attrezzature  tecniche  ed  organizzative,
idonee anche dal punto di  vista  della  sicurezza  a  soddisfare  le
esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo
ed integrato per conto proprio e di terzi; 
   c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma  di
attivita' di cui alla lettera a). 
  7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di  un'area  demaniale
deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto  la
concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di  altra
area demaniale nello stesso porto, a  meno  che  l'attivita'  per  la
quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di  cui
alle concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e  non
puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da  quelli  che  le
sono stati assegnati in concessione. 
  8. L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,  l'autorita'
marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza  annuale
al fine di verificare il  permanere  dei  requisiti  in  possesso  al
momento  del  rilascio  della  concessione   e   l'attuazione   degli
investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al  comma  6,
lettera a). 
  9. In caso di mancata osservanza degli obblighi  assunti  da  parte
del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi
indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6,  lettera  a),
senza  giustificato  motivo,  l'autorita'  portuale  o,  laddove  non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio. 
 
          Nota all'art. 18:
             - La legge n. 241/1990, reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi". L'art. 11 cosi' recita:
             "Art.  11.  -  1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente  puo'  concludere, senza pregiudizio dei diritti
          dei terzi, e in ogni caso nel  perseguimento  del  pubblico
          interesse,   accordi   con   gli  interessati  al  fine  di
          determinare il contenuto  discrezionale  del  provvedimento
          finale   ovvero,   nei   casi   previsti  dalla  legge,  in
          sostituzione di questo.
             2. Gli accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono
          essere  stipulati,  a  pena  di nullita', per atto scritto,
          salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si
          applicano,  ove  non  diversamente previsto, i principi del
          codice civile in materia di  obbligazioni  e  contratti  in
          quanto compatibili.
             3.   Gli   accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
             4.  Per  sopravvenuti  motivi  di   pubblico   interesse
          l'amministrazione   recede   unilateralmente  dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
             5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
          ed esecuzione degli accordi di  cui  al  presente  articolo
          sono  riservate  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice
          amministrativo".