Art. 19. 
                       (Autonomie funzionali) 
  1. Le imprese industriali dei settori  siderurgico  e  metallurgico
che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di  carico  e  scarico
delle merci  direttamente  connesse  alla  attivita'  produttiva  con
personale proprio e con tempi e modalita' legati al ciclo produttivo,
possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle  rispettive
concessioni, per la movimentazione di merci o materiali  direttamente
connessi all'attivita' produttiva delle imprese stesse o  di  imprese
collegate  facenti  parte   dello   stesso   gruppo,   senza   alcuna
limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine  e
negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro  stabilimenti  e  nelle
aree  adiacenti.  Alla  scadenza  delle  suddette   concessioni,   la
prosecuzione  della  attivita'  industriale  costituisce  titolo   di
preferenza per il rinnovo delle stesse.