Art. 22. (Agevolazioni fiscali) 1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.
Nota all'art. 22: - Il D.P.R. n. 917/1986, reca: "Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi". L'art. 122 cosi' recita: "Art. 122. (Trasformazione della societa'). - 1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite. 3. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 44. 4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44, sono imputate ai soci, a norma dell'art. 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'art. 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della societa' rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'art. 105; il credito d'imposta non spetta per le riserve di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 6 dell'art. 105 ed e' ridotto al 36 per cento per quelle di cui al comma 4 dello stesso articolo".