Art. 25. (Norme assistenziali) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze e del tesoro, imporre a carico degli speditori e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalita' stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie, ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, ed e' devoluto ad una gestione speciale autonoma che subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269. 2. La gestione speciale di cui al comma 1 e' amministrata dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un comitato composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, da un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della competente divisione della direzione generale del lavoro marittimo e portuale. 3. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 puo' essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione l'incremento percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente. 4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le norme volte a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, le attribuzioni del comitato ed i compensi relativi al suo funzionamento, nonche' l'amministrazione e la contabilita' della gestione di cui al comma 1. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269.
Nota all'art. 25: - Il R.D.L. n. 1277/1931, reca: "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi".