Art. 26. 
(Trasferimento al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione  del
      servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali) 
  1. Dal 1 gennaio dell'anno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei  porti
marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  cessa  di  appartenere  al
Ministero dei lavori pubblici ed e' trasferito  alle  dipendenze  del
Ministero dei trasporti e della navigazione. 
  2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del  tesoro,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il trasferimento  del
personale e dei mezzi,  con  i  relativi  cantieri,  appartenenti  al
servizio di cui al comma 1. 
  3. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio
decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di  cui  al
comma 1. 
  4. Dalla data di cui al comma 1,  sono  istituiti  nello  stato  di
previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione  appositi
capitoli rispettivamente per l'acquisizione,  l'ammodernamento  e  la
manutenzione  dei  mezzi  effossori,  nonche'  per  la  gestione  del
servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale  riduzione  dei
corrispondenti capitoli dello stato di previsione del  Ministero  dei
lavori pubblici. 
  5. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio
decreto, sentito il  Ministro  dell'ambiente  per  le  questioni  che
attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il  piano
poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi  e  delle
attrezzature. 
  6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale.  In  sede  di
prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro  dei
trasporti e della navigazione deve  essere  emanato  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 
 
          Nota all'art. 26:
             - Il R.D. 27 febbraio 1927, reca: "Istituzione presso la
          competente  direzione  generale  del  Ministero  dei lavori
          pubblici di un ufficio tecnico centrale per il servizio dei
          porti marittimi del regno".