Art. 27. 
                  (Norme transitorie e abrogative) 
  1. Rimangono  in  vigore  le  norme  legislative,  regolamentari  e
statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro
trasformazione in societa' ai sensi dell'articolo 20. 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro delle finanze, emana un decreto  recante  modifiche  alle
procedure amministrative riguardanti le merci trasportate  tra  porti
nazionali in modo  da  uniformarle  alle  procedure  vigenti  per  il
trasporto terrestre. 
  3. I piani regolatori portuali vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  seguente  legge  conservano  efficacia  fino  al  loro
aggiornamento,  da  effettuare  secondo  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 5. 
  4. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni  portuali
e le  concessioni  di  aree  e  banchine  portuali  in  atto  qualora
l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti  di
cui agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un'attivita'  coerente
con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita' portuale
o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima.  Gli  indennizzi,
eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle  concessioni  di
cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto  cui
e' affidata in concessione la relativa area  ai  sensi  dell'articolo
18. 
  5. I contributi delle province e dei comuni chiamati  a  concorrere
alle spese sostenute dai consorzi  autonomi  dei  porti,  secondo  le
disposizioni di cui al testo unico approvato  con  regio  decreto  16
gennaio  1936,  n.  801,  e  successive  modificazioni,  di  cui   al
regolamento approvato con regio  decreto  11  aprile  1926,  n.  736,
nonche' di cui al testo unico approvato con regio  decreto  2  aprile
1885, n. 3095, non sono piu' erogati a partire  da  quelli  esigibili
dal 1 gennaio 1993 e riguardanti le  spese  effettuate  dai  consorzi
negli anni a partire dal 1991. 
  6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso
di   realizzazione,   le   autorita'   portuali    subentrano    alle
organizzazioni portuali nelle convenzioni in atto con i  Ministeri  e
le regioni competenti. 
  7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, il Governo provvede alla verifica  degli
esuberi occupazionali, rispetto ai quali  proporre  provvedimenti  in
materia di mobilita' e di pensionamento anticipato. 
  8. Sono abrogate le disposizioni  del  testo  unico  approvato  con
regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo  regolamento  di
attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre  1904,  n.  713,
che siano incompatibili con le  disposizioni  della  presente  legge.
L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo  111,  ultimo  comma,  del
codice della navigazione sono abrogati.  Sono  altresi'  abrogati,  a
partire dal centonovantesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in vigore della presente legge, gli articoli 108;  109;  110,  primo,
secondo, terzo e quarto comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n.
1); 1172 e 1279 del codice della navigazione,  nonche'  gli  articoli
contenuti nel libro primo titolo III, capo IV,  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. 
 
          Nota all'art. 27:
             - Il R.D. n. 801/1936,  reca:  "Approvazione  del  testo
          unico   delle   disposizioni   legislative  riguardanti  la
          costituzione di un Consorzio autonomo per  l'esecuzione  di
          opere e per l'esercizio del porto di Genova".
             -   Il   R.D.   n.  736/1923,  reca:  "Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio  1903,
          n.  50  relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del
          porto di Genova".
             - Il R.D. n. 3095/1885, reca: "Testo unico  della  legge
          16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV,
          porti, spiagge e fari, della preesistente 20 marzo 1865 sui
          lavori pubblici".