Art. 29. (Interventi vari) 1. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto- legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unita' di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui all'articolo 101 del codice della navigazione. 3. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre 1989. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all'art. 29: Il D.L. n. 6/1990 reca: "Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali". L'art. 4 cosi' recita: "Art. 4. - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, e' nominato un commissario liquidatore ed e' stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di: a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992 ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine; b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi; c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica. 2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del collegio e' scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri e' nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c). 3. A decorrere dal 1 gennaio 1993, la gestione di liquidazione e' assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato puo' avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 2. 5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore e' tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale. 6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2. 7. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi e' assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi. 8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)". 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il D.L. n. 148/1993 reca: "Interventi a sostegno dell'occupazione". L'art. 6, comma 15, cosi' recita: "15. Le disposzioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi e amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unita' di personale dipendente da aziende pubbliche e private". - Il D.L. n. 6/1990 reca: "Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali". L'art. 1, comma 2, cosi' recita: "2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data del 1 settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione".