Art. 29. 
                          (Interventi vari) 
  1. Il commissario liquidatore di cui all'articolo  4  del  decreto-
legge 22 gennaio 1990, n. 6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58,  ed  il  collegio  sindacale  restano  in
carica fino al completamento degli atti di  liquidazione  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 1996. 
  2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unita' di personale,  tra
i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di  cui  all'articolo  6,
comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  e'  ricompreso
anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui
all'articolo 101 del codice della navigazione. 
  3. Al personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge presso la gestione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,   spetta   il
trattamento  giuridico  ed  economico  in  relazione  alle  posizioni
riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre 1989. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                   dei Ministri 
                                   COSTA, Ministro dei trasporti e 
                                   della navigazione 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          Note all'art. 29:
             Il D.L. n. 6/1990 reca: "Soppressione del Fondo gestione
          istituti contrattuali lavoratori portuali e  interventi  in
          favore  dei  lavoratori  e dei dipendenti delle compagnie e
          gruppi portuali".  L'art. 4 cosi' recita:
             "Art. 4. - 1. Entro dieci giorni dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente decreto, con decreto del Ministro
          del tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  della  marina
          mercantile,  e'  nominato  un commissario liquidatore ed e'
          stabilito il relativo compenso.  Il  commissario  resta  in
          carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:
             a)   svolgere   tutte   le   operazioni   relative  agli
          adempimenti in scadenza al 31 dicembre  1992  ivi  compresi
          gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
          gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
          Dovadola fino al predetto termine;
             b)  provvedere  alla  redazione del conto consuntivo del
          Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;
             c) provvedere alla accensione  dei  mutui  previsti  dal
          comma  7, il cui importo affluisce ad apposita contabilita'
          speciale aperta presso la Tesoreria centrale  dello  Stato,
          intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo e'
          inserito  nella  tabella  A  allegata alla legge 29 ottobre
          1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le  disposizioni
          che regolano il sistema di tesoreria unica.
             2.   La  vigilanza  sulla  gestione  liquidatoria  viene
          esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri,
          di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato e uno del  Ministero  della
          marina  mercantile.  Con  decreto del Ministro della marina
          mercantile, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  si
          provvede  alla  nomina  dei componenti del collegio e viene
          fissata  la  misura  del  compenso   annuo   spettante   ai
          componenti  medesimi.  Il presidente del collegio e' scelto
          tra  i  funzionari  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro.  Per  i  restanti  membri e' nominato un supplente.
          L'onere connesso al funzionamento degli  organi  fa  carico
          alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c).
             3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  la gestione di
          liquidazione e' assunta dall'Ispettorato generale  per  gli
          affari   e  per  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
          disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge
          4 dicembre 1956, n. 1404.
             4.  Ai  fini  della  prosecuzione  delle  operazioni  di
          liquidazione  il  predetto  Ispettorato  puo' avvalersi del
          personale di cui all'articolo 1, comma 2.
             5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore e'
          tenuto a presentare  all'Ispettorato  generale  di  cui  al
          comma  3  tutti  gli  atti  e  la  documentazione  previsti
          dall'articolo 3 della  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,
          unitamente ad una relazione del collegio sindacale.
             6.  Entro  la  stessa  data  del  31  marzo  1993  cessa
          dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.
             7. Per l'attuazione del presente decreto e'  autorizzata
          la  contrazione  di  mutui con le sezioni di credito per le
          opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI,  anche  in  deroga  ai
          rispettivi  statuti,  in  ragione  di lire 550 miliardi per
          ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite  di  lire  650
          miliardi  per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per
          capitale ed interessi e' assunto a carico dello  Stato  con
          rimborso  dal  1  gennaio  dell'anno successivo a quello di
          stipula dei mutui stessi.
             8. All'onere derivante dall'ammortamento  dei  mutui  di
          cui  al  comma  7,  valutato in lire 90 miliardi per l'anno
          1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992,  si  provvede
          mediante   utilizzo  delle  proiezioni  dello  stanziamento
          iscritto, a  fini  del  bilancio  triennale  1990-1992,  al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro    per    l'anno    1990,    all'uopo    utilizzando
          l'accantonamento  "Norme per il rinnovamento della gestione
          degli    istituti    contrattuali    lavoratori    portuali
          (ammortamenti mutui)".
             9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il D.L.  n.  148/1993  reca:  "Interventi  a  sostegno
          dell'occupazione".  L'art.  6, comma 15, cosi' recita: "15.
          Le disposzioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge
          21  giugno  1993,  n.  199,   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, anche ai lavoratori marittimi e amministrativi
          sospesi   dal   lavoro  in  conseguenza  della  particolare
          situazione di crisi del settore  del  trasporto  marittimo,
          nel limite comunque non superiore a 800 unita' di personale
          dipendente da aziende pubbliche e private".
             -  Il  D.L.  n.  6/1990  reca:  "Soppressione  del Fondo
          gestione  istituti  contrattuali  lavoratori   portuali   e
          interventi  in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
          compagnie e gruppi portuali".   L'art. 1,  comma  2,  cosi'
          recita:
             "2.  Il  personale  di  cui  alla  tabella  allegata, in
          servizio alla data del 1 settembre 1989 presso il Fondo  di
          cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto, transita in un
          ruolo speciale ad esaurimento del  Ministero  della  marina
          mercantile,  in  connessione  con la progressiva cessazione
          delle operazioni di liquidazione".