Art. 4. 
                     (Classificazione dei porti) 
  1. I  porti  marittimi  nazionali  sono  ripartiti  nelle  seguenti
categorie e classi: 
   a) categoria I: porti, o  specifiche  aree  portuali,  finalizzati
alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; 
   b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree  portuali,  di
rilevanza economica internazionale; 
   c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali,  di
rilevanza economica nazionale; 
   d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di
rilevanza economica regionale e interregionale. 
  2. Il Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,  emanato  di
concerto con i Ministri dei  trasporti  e  della  navigazione  e  dei
lavori  pubblici,  determina  le  caratteristiche  e   procede   alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla
categoria I. 
  3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II,
classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni: 
   a) commerciale; 
   b) industriale e petrolifera; 
   c) di servizio passeggeri; 
   d) peschereccia; 
   e) turistica e da diporto. 
  4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche  e  funzionali  dei
porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e  l'appartenenza
di ogni scalo alle  classi  medesime  sono  determinate,  sentite  le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'  marittime,
con decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  con
particolare riferimento all'attuale e  potenziale  bacino  di  utenza
internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri: 
   a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti; 
   b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche
funzionali  e  dalle  condizioni  di  sicurezza  rispetto  ai  rischi
ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per  l'imbarco  e
lo  sbarco  dei  passeggeri  sia  per  il  carico,  lo  scarico,   la
manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle  attrezzature  e
dei  servizi  idonei  al  rifornimento,   alla   manutenzione,   alla
riparazione  ed  alla  assistenza  in  genere  delle  navi  e   delle
imbarcazioni; 
   c)  livello  ed  efficienza  dei  servizi  di   collegamento   con
l'entroterra. 
  5. Ai fini di cui al comma 4 il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della  presente  legge,  uno  schema  di  decreto,  che  e'
trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i  successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si  intende  che  il
parere sia reso in senso favorevole. Lo schema  di  decreto,  con  le
eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni,
e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati  ed  al  Senato
della Repubblica per l'espressione del parere, nei  termini  previsti
dai rispettivi regolamenti, da  parte  delle  Commissioni  permanenti
competenti per materia; decorsi i predetti termini  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva. 
  6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,  tipologiche  e
funzionali di cui al  comma  4,  nonche'  della  classificazione  dei
singoli scali, avviene su  iniziativa  delle  autorita'  portuali  o,
laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del
Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al
comma 5.