Art. 7. 
                  (Organi dell'autorita' portuale) 
  1. Sono organi dell'autorita' portuale: 
   a) il presidente; 
   b) il comitato portuale; 
   c) il segretariato generale; 
   d) il collegio dei revisori dei conti. 
  2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio  dei
revisori dei conti, nonche' i gettoni di presenza dei componenti  del
comitato portuale,  sono  a  carico  del  bilancio  dell'autorita'  e
vengono determinati dal comitato entro i  limiti  massimi  stabiliti,
per ciascuna delle categorie e classi  di  cui  all'articolo  4,  con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  3. Con decreto del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
vengono  disposti  la  revoca  del  mandato  del  presidente   e   lo
scioglimento del comitato portuale qualora: 
   a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera  a),
il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine
di trenta giorni; 
   b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano  di  cui  allo
stesso articolo 9, comma 3, lettera a); 
   c) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo. 
  4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione nomina altresi' un commissario che esercita, per un
periodo massimo di sei mesi,  le  attribuzioni  conferitegli  con  il
decreto  stesso.  Nel  caso  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  il
commissario deve  comunque  adottare,  entro  sessanta  giorni  dalla
nomina, un piano di risanamento.  A  tal  fine  il  commissario  puo'
imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci  sbarcate  e  imbarcate
nel porto.