Art. 8. (Presidente dell'autorita' portuale) 1. Il presidente e' nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. 2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorita' portuale, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo. 3. Il presidente dell'autorita' portuale: a) presiede il comitato portuale; b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale; c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale; d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonche' il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa; e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessini di cui all'articolo 6, comma 5; f) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali; g) esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo; h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle rela- tive norme di attuazione; i) esercita le competenze attribuite all'autorita' portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3; l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17; m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale, e provvede, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate.