Art. 8. 
                (Presidente dell'autorita' portuale) 
   1. Il  presidente  e'  nominato,  previa  intesa  con  la  regione
interessata,  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione, nell'ambito  di  una  terna  di  esperti  di  massima  e
comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei
trasporti e portuale designati rispettivamente dalla  provincia,  dai
comuni  e  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto  o  in
parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna
e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre  mesi
prima della scadenza del mandato. Il  Ministro,  con  atto  motivato,
puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla  richiesta  una
seconda terna di candidati  nell'ambito  della  quale  effettuare  la
nomina. Qualora non pervenga  nei  termini  alcuna  designazione,  il
Ministro  nomina  il  presidente,  previa  intesa  con   la   regione
interessata, comunque tra personalita' che  risultano  esperte  e  di
massima  e  comprovata  qualificazione  professionale   nei   settori
dell'economia dei trasporti e portuale. 
   2. Il presidente ha  la  rappresentanza  dell'autorita'  portuale,
resta in carica quattro anni e  puo'  essere  riconfermato  una  sola
volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di
cui al comma 1 e'  comunicata  al  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Si applicano le disposizioni di  cui  al
comma 1, terzo e quarto periodo. 
   3. Il presidente dell'autorita' portuale: 
   a) presiede il comitato portuale; 
   b) sottopone al comitato portuale, per  l'approvazione,  il  piano
operativo triennale; 
   c) sottopone  al  comitato  portuale,  per  l'adozione,  il  piano
regolatore portuale; 
   d)  sottopone  al  comitato  portuale  gli  schemi   di   delibere
riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto
consuntivo e il  trattamento  del  segretario  generale,  nonche'  il
recepimento degli accordi contrattuali relativi  al  personale  della
segreteria tecnico-operativa; 
   e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti
le concessini di cui all'articolo 6, comma 5; 
   f) provvede al coordinamento  delle  attivita'  svolte  nel  porto
dalle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  al  coordinamento  e  al
controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e
dei servizi portuali; 
   g) esprime  parere  al  capo  del  compartimento  marittimo  sugli
adeguamenti  delle  tariffe  relative  al   servizio   di   rimorchio
marittimo; 
   h) amministra le aree e i  beni  del  demanio  marittimo  compresi
nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo  6,
comma  7,  sulla  base  delle  disposizioni  di  legge  in   materia,
esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni  stabilite
negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle  rela-
tive norme di attuazione; 
   i) esercita le competenze attribuite all'autorita' portuale  dagli
articoli 16 e  18  e  rilascia,  sentito  il  comitato  portuale,  le
autorizzazioni e le concessioni di cui agli  stessi  articoli  quando
queste abbiano durata non  superiore  a  quattro  anni,  determinando
l'ammontare dei relativi  canoni,  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della  navigazione
di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18,
commi 1 e 3; 
   l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di
cui all'articolo 17; 
   m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale, e provvede, con
le modalita' di cui all'articolo 6,  comma  5,  al  mantenimento  dei
fondali sulla base di progetti sottoposti  al  visto  del  competente
ufficio speciale  del  genio  civile  per  le  opere  marittime,  nel
rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei
casi  indifferibili  di  necessita'  ed  urgenza,  provvedimenti   di
carattere coattivo; 
   n) esercita i compiti di  proposta  in  materia  di  delimitazione
delle   zone   franche,   sentite   l'autorita'   marittima   e    le
amministrazioni locali interessate.