ART. 14. (Programmazione dei lavori pubblici). 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori gia' previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonche' disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorita' di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorita', per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilita' sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonche' dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma e' data priorita' alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonche' al completamento di lavori gia' iniziati. 2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali e' redatto in conformita' agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. 3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 e' reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, puo' formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia. 4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilita' per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonche' essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilita'. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1. 6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorita'. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorita' indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorita' e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalita' delle opere realizzate per le quali sia gia' stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno. 9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 e' data pubblicita' dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), modificato dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' il seguente: "Art. 3 (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali). - 1. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto- legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. 1- bis. I comuni e le province possono altresi' procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprieta', ancorche' abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. la cessione delle unita' immobiliari deve avvenire con priorita' assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalita' previste al comma 1; nella eventualita' di alienazione di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni. 2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresi' utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione fatta, eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purche' si impegnano esplicitamentre a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresi' stabilite le relative condizioni e mobilita'".