ART. 14. 
                (Programmazione dei lavori pubblici). 
   1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche  nell'ambito
di documenti programmatori gia' previsti dalla normativa vigente,  il
programma  dei  lavori  pubblici  da  eseguire   nel   triennio   con
l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato  di  previsione  o  sul
proprio bilancio,  nonche'  disponibili  utilizzando,  in  base  alla
normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni  o
di altri  enti  pubblici  gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di
previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.  Il
programma triennale prevede  l'elenco  dei  lavori  per  settore;  le
priorita' di intervento;  il  piano  finanziario  complessivo  e  per
settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel  programma  sono
inclusi, secondo un ordine di priorita', per tipologia di opere, solo
i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la
cui utilita' sia accertata sulla base di una verifica delle  esigenze
cui i lavori devono  corrispondere,  delle  caratteristiche  generali
degli stessi, della stima sommaria dei relativi  costi,  nonche'  dei
benefici economici e sociali  conseguibili.  Nel  programma  e'  data
priorita' alla manutenzione e al recupero  del  patrimonio  pubblico,
nonche' al completamento di lavori gia' iniziati. 
   2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali e'
redatto in conformita'  agli  strumenti  urbanistici  previsti  dalla
legislazione vigente; ove gli enti locali siano  sprovvisti  di  tali
strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della  presente  legge.  Decorso  inutilmente  tale
termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti  urbanistici,  gli
enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello
Stato in materia di lavori pubblici. 
   3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 e'
reso pubblico mediante affissione nella sede degli  enti  di  cui  al
medesimo comma 1 per almeno sessanta  giorni  consecutivi.  Chiunque,
durante tale periodo, puo' formulare  sul  programma  osservazioni  e
proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia. 
   4. Qualora un lavoro compreso nel programma  possa  eseguirsi  per
lotti, deve essere attestata dal  responsabile  del  procedimento  la
disponibilita' per l'intero triennio dei necessari mezzi  finanziari,
della relativa  progettazione  definitiva,  nonche'  essere  indicata
l'articolazione  temporale  dei  lotti  medesimi.  I   lotti   devono
costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del
responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilita'. 
   5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio
decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1. 
   6.  Fatti  salvi  i  casi  di  cui  al  comma  7,   le   pubbliche
amministrazioni  non   possono   concedere   finanziamenti   per   la
realizzazione  di  lavori  e  opere  pubbliche  non  ricompresi   nei
programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta  non  ne
rispetti le priorita'. 
   7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  devono   attenersi   alle
priorita' indicate nel programma, salvi  gli  interventi  imposti  da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da
nuove disposizioni di legge o di regolamento  ovvero  da  altri  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
   8. Le amministrazioni  aggiudicatrici,  unitamente  al  programma,
trasmettono all'Autorita' e all'Osservatorio dei lavori pubblici  una
relazione sulla funzionalita' delle opere realizzate per le quali sia
gia'  stato  effettuato  il  collaudo  finale.   Le   amministrazioni
aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale  trasmettono  al  Ministero
del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30
aprile di ciascun anno. 
   9. Ai programmi e alle  relazioni  di  cui  al  comma  8  e'  data
pubblicita'  dall'Osservatorio   dei   lavori   pubblici   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 16, lettera c). 
 
          Nota all'art. 14:
             -  Il  testo  dell'art.  3  del decreto-legge 31 ottobre
          1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 1990 n. 403 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          finanza locale), modificato dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8,
          convertito  dalla  legge  19  marzo  1993,  n.    68, e' il
          seguente:
             "Art. 3 (Alienazione del  patrimonio  disponibile  degli
          enti  locali).  -  1.  Le  province, i comuni, le comunita'
          montane e i loro consorzi sono autorizzati ad  alienare  il
          patrimonio   disponibile  per  la  realizzazione  di  opere
          pubbliche o per il finanziamento delle perdite di  gestione
          delle aziende pubbliche di trasporto, o per i fini indicati
          agli  articoli  24  e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          1989,  n.   144, e al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-
          legge   1   luglio   1986,   n.   318,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.  488.
             1-   bis.  I  comuni  e  le  province  possono  altresi'
          procedere  alla  alienazione  del  patrimonio  di  edilizia
          residenziale   di   loro   proprieta',   ancorche'  abbiano
          usufruito   negli   anni   precedenti   di   contributo   o
          finanziamento  in conto capitale o in conto interessi dallo
          Stato o dalle regioni. la cessione delle unita' immobiliari
          deve avvenire con priorita'  assoluta  per  coloro  che  ne
          fanno  uso  legittimo,  in  base a contratto di affitto, di
          concessione  o  comodato.     Gli   istituti   di   credito
          autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari
          anche  fino  al  90  per  cento  del  valore  di  cessione,
          corrispondendo agli enti proprietari il  valore  ammesso  a
          mutuo.  Gli  stessi enti possono prestare garanzia parziale
          agli istituti mutuanti in misura non superiore  al  40  per
          cento  del  prezzo  di  cessione.  I  comuni  e le province
          possono utilizzare i proventi per le finalita' previste  al
          comma  1;  nella  eventualita' di alienazione di valore non
          inferiore ai 500 milioni di lire,  qualora  non  utilizzino
          almeno  il  50  per  cento  del  ricavato per interventi di
          edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi
          regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per
          i successivi nove anni.
             2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni
          di  cui  al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali
          atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti  di
          credito. Possono altresi' utilizzare in termini di cassa le
          somme  a  specifica  destinazione  fatta,  eccezione  per i
          trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e  del
          ricavato  dei mutui, purche' si impegnano esplicitamentre a
          reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.
             3. Con decreto del  Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi
          entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  sono  designati  gli  istituti  di
          credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di  cui  al
          comma  2 e sono altresi' stabilite le relative condizioni e
          mobilita'".