ART. 31. 
                        (Piani di sicurezza) 
   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge il Governo,  su  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, della sanita' e dei lavori pubblici,  sentite  le
organizzazioni    sindacali    e     imprenditoriali     maggiormente
rappresentative,  emana  un  regolamento  in  materia  di  piani   di
sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del  Consiglio,  del  24
giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 
   2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del  contratto  di
appalto o di concessione. Le gravi o ripetute  violazioni  del  piano
stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione  in  mora  dell'interessato,  costituiscono   causa   di
risoluzione  del  contratto.   Il   direttore   dei   lavori   vigila
sull'osservanza del piano di sicurezza. 
   3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la  data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi  del
piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in  corso  alla  medesima
data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili  qualora  non
integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1. 
   4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n.  300,  la  dimensione  numerica  prevista  per  la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici e  determinata  dal  complessivo  numero  dei
lavoratori  mediamente  occupati  trimestralmente  nel   cantiere   e
dipendenti   dalle    imprese    concessionarie,    appaltatrici    e
subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell'ambito  della   o   delle
categorie  prevalenti,  secondo  criteri  stabiliti   dai   contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali
sulle rappresentanze sindacali. 
 
          Note all'art. 31:
             - La direttiva 89/391/CEE del Consiglio  del  12  giugno
          1989  concernente l'attuazione di misure volte a promuovere
          il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute   dei
          lavoratori  durante  il  lavoro,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale CEE del 21 agosto 1989,  e'  stata  recepita  con
          l'art.  43  della  legge  19  febbraio  1992,  n.  142.  La
          direttiva  92/57/CEE  del  Consiglio  del  24  giugno  1992
          riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
          da   attuare  nei  cantieri  temporanei  o  mobili  (ottava
          direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,  paragrafo  1,
          della direttiva 89/391/CEE.
             -  Si  riportano  gli articoli 9, 11 e 35 della legge n.
          300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita'  dei
          lavoratori,   della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
             "Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita'  fisica).
          - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
          di   controllare   l'applicazione   delle   norme   per  la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie  professionali
          e  di  promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
          di tutte le misure idonee a tutelare la loro  salute  e  la
          loro integrita' fisica".
             "Art.    11    (Attivita'    culturali,   ricreative   e
          assistenziali e controlli sul  servizio  di  mensa).  -  Le
          attivita'  culturali,  ricreative ed assistenziali promosse
          nell'azienda  sono   gestite   da   organismi   formati   a
          maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
             Le  rappresentanze  sindacali  aziendali,  costituite  a
          norma  dell'art.  19,  hanno  diritto  di  controllare   la
          qualita'  del servizio di mensa secondo modalita' stabilite
          dalla contrattazione collettiva".
            "Art. 35  (Campo  di  applicazione).  -  Per  le  imprese
          industriali  e commerciali, le disposizioni del titolo III,
          ad eccezione del primo comma dell'art. 27,  della  presente
          legge  si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
          ufficio o reparto autonomo  che  occupa  piu'  di  quindici
          dipendenti.   Le  stesse  disposizioni  si  applicano  alle
          imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
             Le norme suddette si applicano, altresi',  alle  imprese
          industriali  e  commerciali  che  nell'ambito  dello stesso
          comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese
          agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu'
          di cinque dipendenti anche se ciascuna  unita'  produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
             Ferme  restando  le  norme di cui agli articoli 1, 8, 9,
          14,  15,  16  e  17,  i  contratti  collettivi  di   lavoro
          provvedono  ad  applicare  i  principi di cui alla presente
          legge  alle  imprese  di  navigazione  per   il   personale
          navigante".