Art. 3.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 14 febbraio 1994
                              SCALFARO
                        CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO