Art. 3. 
     1. All'onere derivante dall'applicazione della  presente  legge,
valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni
annui a decorrere  dal  1995,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio  triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
     2. Il Ministero del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.