Art. 4.
     1. La presente legge entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 14 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREATTA,  Ministro  degli  affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO