Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 84 milioni annue a decorrere dal 1994,  si  provvede
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministro   del   tesoro   per   l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento riguardante il  Ministero  degli  affari
esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.