IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864  del  Consiglio  di
sicurezza delle Nazioni Unite,  rispettivamente  in  data  16  giugno
1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993,  che,  in
quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta  delle  Nazioni
Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri; 
  Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della  CEE
n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti  di  Haiti  ed  il
regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93  sull'embargo
nei confronti del movimento UNITA in Angola; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  esecuzione
da parte italiana ai predetti atti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio  con  l'estero  e
dei trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalla cessione di proprieta', appartenenti al Governo di Haiti o alle
autorita'  di  fatto  in  Haiti,  ovvero   che   siano   controllati,
direttamente o indirettamente da detti soggetti,  o  anche  da  enti,
ovunque situati o costituiti che siano posseduti  o  controllati  dal
Governo e dalle menzionate autorita' in Haiti. 
  2. L'indisponibilita' di cui al comma 1  non  opera  nelle  ipotesi
previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite n. 873/1993. 
  3. L'indisponibilita' di cui  al  comma  1  non  si  applica  nelle
ipotesi di adempimento di  obbligazioni  legittimamente  assunte  dai
soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti,  con
atto di data certa anteriore alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  4. Gli istituti di credito e gli altri  soggetti  che  detengono  a
qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero  del  tesoro  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.