Art. 2. 
  1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni  di
cui al presente decreto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei
Ministri delle Comunita' europee n. 1608/9/3 e n.  3028/93,  relativi
all'embargo nei confronti di Haiti, e  al  regolamento  dello  stesso
Consiglio dei Ministri n. 2967/93, relativo all'embargo nei confronti
del movimento UNITA in Angola. 
  2. Nei  confronti  dei  soggetti  che,  in  qualsiasi  modo,  anche
indirettamente, prendono parte ad operazioni per  le  quali  sussiste
l'indisponibilita' di cui  all'articolo  1  si  applica  la  sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di  danaro  non
inferiore  alla  meta'  del  valore  dell'operazione  stessa  e   non
superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si  applica  anche
con  riguardo  alle  infrazioni  alle  disposizioni   contenute   nei
regolamenti menzionati al comma 1. 
  3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto e  per  l'irrogazione  delle  relative  sanzioni  si
applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico
delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.