Art. 2. 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee n. 1608/9/3 e n. 3028/93, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, e al regolamento dello stesso Consiglio dei Ministri n. 2967/93, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola. 2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilita' di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1. 3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.