Art. 3. 1. Deroghe all'indisponibilita' di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.