Art. 10. 
  1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito
dal seguente: 
  "Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste
in un assegno non reversibile determinato nella misura  di  cui  alla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. 
   2. L'indennizzo di cui al  comma  1  e'  integrato  da  una  somma
corrispondente all'importo dell'indennita'  integrativa  speciale  di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324,  e  successive  modificazioni,
prevista per la prima qualifica  funzionale  degli  impiegati  civili
dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese  successivo  a
quello della presentazione della domanda. 
   3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle  patologie  previste
dalla presente legge sia  derivata  o  derivi  la  morte,  spetta  un
assegno una tantum nella misura di lire  50  milioni  da  erogare  ai
soggetti  nel  seguente  ordine:   coniuge,   figli   minori,   figli
maggiorenni inabili al lavoro, genitori,  fratelli  minori,  fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. 
   4. Qualora la persona sia deceduta in  eta'  minore,  l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.".