Art. 11. 
  1. Il Ministero  della  sanita'  per  la  formulazione  dei  pareri
medico-legali, ha facolta' di sottoporre gli interessati a visita  di
controllo al fine di acquisire tutti gli  elementi  per  un  giudizio
diagnostico ed una sicura applicazione delle tabelle A e B di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.  Le
visite di controllo, che possono essere richieste anche da  pubbliche
amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi in cui
sia  ritenuto  necessario,  da  un  collegio  medico  costituito  dal
direttore dell'ufficio medico legale, che lo presiede, da  un  medico
del predetto servizio, relatore, e da un esperto scelto tra i docenti
universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.