Art. 11. 1. Il Ministero della sanita' per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facolta' di sottoporre gli interessati a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi per un giudizio diagnostico ed una sicura applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo, che possono essere richieste anche da pubbliche amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico costituito dal direttore dell'ufficio medico legale, che lo presiede, da un medico del predetto servizio, relatore, e da un esperto scelto tra i docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.