Art. 12. 
  1. E' attribuito ai comuni,  per  l'anno  1994,  un  contributo,  a
carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di  lire  100
miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza
per l'assistenza sanitaria degli  indigenti.  La  predetta  somma  e'
ripartita ai comuni tenendo  conto  del  reddito  medio  pro  capite,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della  sanita',  sentite
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  l'Unione
nazionale comuni, comunita' montane ed enti montani (UNCEM). 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.