Art. 12. 1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma e' ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro capite, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' montane ed enti montani (UNCEM). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.