Art. 14. 
  1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990,  n.  107,
e' sostituito dal seguente: 
  " 2.  I  centri  trasfusionali  della  Croce  rossa  italiana,  ivi
compreso il Centro  nazionale  trasfusione  sangue,  con  i  relativi
servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990,  n.  107,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e' effettuato  con
provvedimento del presidente della giunta  regionale  in  conformita'
con le disposizioni di cui agli articoli  65  e  66  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833.".