Art. 14. 1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e' sostituito dal seguente: " 2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.". 2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e' sostituito dal seguente: " 3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e' effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformita' con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.".