Art. 15. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliare delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche e' consentito ai presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contingenti fissati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo da parte dei presidi sanitari pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, puo' essere autorizzato dal Ministero della sanita' su richiesta della regione per periodi predeterminati ed esigenze di carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale. 2. Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per esercitare una professione o un'arte sanitaria ai sensi del comma 1. 3. Il Ministero della sanita' cura la tenuta dell'elenco dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente, previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente, l'esercizio professionale. I collegi professionali provvedono, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana, all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana. 4. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' il nominativo del cittadino extracomunitario o apolide assunto, con l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data dell'assunzione. 5. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' consentito fino al 31 dicembre 1994.