Art. 15. 
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  l'utilizzo  di  cittadini
extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie
ausiliarie, delle arti ausiliare delle professioni sanitarie e  delle
professioni sanitarie tecniche  e'  consentito  ai  presidi  sanitari
privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei  limiti
dei contingenti fissati con decreto del Ministro  della  sanita',  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. L'utilizzo da parte dei  presidi  sanitari  pubblici,  in
deroga al requisito della cittadinanza, puo' essere  autorizzato  dal
Ministero della  sanita'  su  richiesta  della  regione  per  periodi
predeterminati ed esigenze di carattere straordinario; gli incarichi,
di norma di durata annuale e rinnovabili,  cessano  di  diritto  allo
scadere   del   periodo    massimo    previsto    dall'autorizzazione
ministeriale. 
  2. Le disposizioni di cui alla  legge  8  novembre  1984,  n.  752,
concernente  il  riconoscimento  dei  titoli  abilitanti   conseguiti
all'estero, sono estese ai cittadini extracomunitari e  agli  apolidi
residenti  legalmente  in  Italia   o   autorizzati   a   soggiornare
temporaneamente in Italia per esercitare una  professione  o  un'arte
sanitaria ai sensi del comma 1. 
  3. Il Ministero  della  sanita'  cura  la  tenuta  dell'elenco  dei
cittadini stranieri che hanno ottenuto il  riconoscimento  di  titoli
abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente, previa  iscrizione
all'albo professionale, ove esistente, l'esercizio  professionale.  I
collegi   professionali   provvedono,   previo   accertamento   della
conoscenza della lingua italiana, all'iscrizione temporanea  all'albo
in  deroga  alle  disposizioni  che  prevedono  il   possesso   della
cittadinanza italiana. 
  4. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti  a  comunicare
al   Ministero   della   sanita'   il   nominativo   del    cittadino
extracomunitario o apolide  assunto,  con  l'indicazione  del  titolo
abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data dell'assunzione. 
  5. L'utilizzo di cittadini stranieri con i  contratti  biennali  di
diritto privato stipulati ai sensi  dell'articolo  9,  comma  4,  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  e'  consentito
fino al 31 dicembre 1994.