Art. 17. 
  1. Il diritto al  risarcimento  del  danno  per  i  fatti  commessi
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
dagli amministratori e dai dipendenti delle unita' sanitarie  locali,
delle regioni, delle province, dei comuni e  degli  enti  ospedalieri
disciolti, si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui
si e' verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del
danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi  prima
della data di entrata in vigore  del  presente  decreto  continua  ad
applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la
parte residua, non puo' avere durata superiore a  cinque  anni  dalla
data medesima. 
  2. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata
a causa di omissione o ritardo della denuncia del  fatto,  rispondono
del danno erariale  i  soggetti  che  hanno  omesso  o  ritardato  la
denuncia. In tali casi, l'azione e'  proponibile  entro  cinque  anni
dalla data in cui la prescrizione e' maturata, a norma  dell'articolo
1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.