Art. 17. 1. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli amministratori e dai dipendenti delle unita' sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non puo' avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima. 2. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.