Art. 18. 
  1. Fino alla  riorganizzazione  delle  funzioni  assistenziali  dei
policlinici  universitari  mediante  la  ridefinizione  delle  piante
organiche, previa determinazione dei carichi di  lavoro,  e  comunque
non oltre il 30 novembre 1994, le universita' possono, previa  intesa
con  la  regione,  confermare,  con   delibera   del   consiglio   di
amministrazione, il rapporto convenzionale con  il  personale  medico
laureato che da almeno nove anni svolga collaborazioni  straordinarie
e  continuative  retribuite  presso  i  policlinici  universitari   a
gestione diretta, purche' in possesso dei requisiti prescritti per la
copertura dei posti del livello iniziale del corrispondente personale
del Servizio sanitario nazionale alla data  di  inizio  del  rapporto
convenzionale e purche', al momento della conferma, non sia legato da
altro rapporto di lavoro subordinato od autonomo con  altri  enti  od
organismi pubblici o privati. La conferma  avviene  con  giudizio  di
idoneita', le cui modalita' e procedure sono definite con decreto del
rettore entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa delibera del consiglio  di  facolta',  sulla
base dei criteri generali stabiliti dal Ministero dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica. Il trattamento economico del
personale di cui al presente comma  puo'  essere  rideterminato,  con
decorrenza dal momento della conferma, in  misura  non  superiore  al
compenso forfettario  per  ora  di  incarico  corrisposto  ai  medici
specialisti ambulatoriali convenzionati  ai  sensi  dell'articolo  48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi  oneri  gravano  sul
finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella  convenzione
universita'-regione. 
 2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la copertura dei posti
che risultino vacanti a  seguito  della  ridefinizione  delle  piante
organiche  di  cui  al  comma  1,  il  servizio  reso  dal  personale
confermato e' valutato tra i titoli di carriera  come  servizio  reso
nella  posizione  funzionale  iniziale  con  un  incremento  pari  al
venticinque per cento del punteggio complessivamente attribuibile. Il
personale confermato ai sensi del comma  1  deve  dichiarare  di  non
versare nelle condizioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 4
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei  suoi  confronti  non
trova applicazione l'articolo 8,  commi  1-  bis  e  8,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.