Art. 18. 1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni assistenziali dei policlinici universitari mediante la ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30 novembre 1994, le universita' possono, previa intesa con la regione, confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta, purche' in possesso dei requisiti prescritti per la copertura dei posti del livello iniziale del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla data di inizio del rapporto convenzionale e purche', al momento della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o privati. La conferma avviene con giudizio di idoneita', le cui modalita' e procedure sono definite con decreto del rettore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del consiglio di facolta', sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma puo' essere rideterminato, con decorrenza dal momento della conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per ora di incarico corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nella convenzione universita'-regione. 2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il servizio reso dal personale confermato e' valutato tra i titoli di carriera come servizio reso nella posizione funzionale iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del punteggio complessivamente attribuibile. Il personale confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare nelle condizioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti non trova applicazione l'articolo 8, commi 1- bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.