Art. 3. 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fino alla data del 31 dicembre 1994 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 1 settembre 1992.".