Art. 3. 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992,  n.  51,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Fino alla data del 31 dicembre  1994  resta  in  vigore  il
tasso  di  conversione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee il 1 settembre 1992.".