Art. 4. 
  1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto  legislativo  29  maggio
1991, n. 178, e' abrogato. 
  2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  29  maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una
specialita'  medicinale  soggetta  ai  provvedimenti   dell'autorita'
amministrativa  di  cui  al  comma  1  e'   applicata   la   sanzione
amministrativa     da      lire      cinquecentomila      a      lire
unmilionecinquecentomila.". 
  3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  29  maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Qualora nell'arco di un anno si  ripetano,  per  piu'  di  due
volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti  dal  comma  1  il
farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione
a lire tremilioni.". 
  4. Il secondo periodo del comma 6  dell'articolo  5  e  il  secondo
periodo del comma  3  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 539, sono abrogati. 
  5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo  4,  comma  4,  e
all'articolo 5, commi 6 e 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 539, sono ridotte del 50 per cento. 
  6. Le irregolarita'  commesse  nella  fase  di  compilazione  delle
ricette, rispetto alle norme riguardanti  l'esenzione  dal  pagamento
delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono  consid-
erate irregolarita' di carattere amministrativo e vanno perseguite in
prima istanza tramite le commissioni  di  disciplina  previste  dalle
convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta. 
  7. Qualora le commissioni evidenzino  reiterate  irregolarita'  che
possano  configurare  ipotesi  di  reato,  ne   danno   comunicazione
all'autorita' giudiziaria. 
  8. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo  27  gennaio
1992, n. 119, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
unmilione a lire  seimilioni  al  medico  veterinario  il  quale  non
osservi  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo  3,  commi  5  e  6,
l'obbligo di custodia di cui all'articolo  34,  comma  1,  ovvero  si
munisca di scorte di medicinali veterinari  in  misura  eccedente  il
limite di cui all'articolo 35. Si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al farmacista il
quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4, e 32, commi
1, 3 e 4.". 
  9. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo  27  gennaio
1992, n. 119, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  " 6. Si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
unmilione  a  lire  seimilioni  ai   medici   veterinari   ed   altri
professionisti  interessati   che   non   ottemperino   al   disposto
dell'articolo 23.".