Art. 4. 1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' abrogato. 2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una specialita' medicinale soggetta ai provvedimenti dell'autorita' amministrativa di cui al comma 1 e' applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.". 3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 4. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per piu' di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal comma 1 il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.". 4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati. 5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per cento. 6. Le irregolarita' commesse nella fase di compilazione delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono consid- erate irregolarita' di carattere amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. 7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate irregolarita' che possano configurare ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria. 8. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui all'articolo 35. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.". 9. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici veterinari ed altri professionisti interessati che non ottemperino al disposto dell'articolo 23.".