Art. 6. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il divieto di attribuire proprieta' atte a prevenire, curare, o guarire malattie, nonche' di accennare a tali proprieta', di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicita' degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria. 2. La pubblicita' al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, qualora ne suggerisca l'idoneita' all'uso nell'ambito di diete finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, e' sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2 per la pubblicita' al pubblico degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonche' la confezione del prodotto. 4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. 5. La composizione e la durata della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanita', tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto. Qualora il Ministero della sanita' non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicita' dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si intende accolta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.