Art. 6. 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il  divieto  di  attribuire  proprieta'  atte  a  prevenire,
curare, o guarire malattie, nonche' di accennare a  tali  proprieta',
di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27  gennaio
1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicita'  degli  integratori
alimentari e dei prodotti di erboristeria. 
  2. La pubblicita' al pubblico dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,
qualora  ne  suggerisca  l'idoneita'  all'uso  nell'ambito  di  diete
finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, e'  sottoposta
alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo,  quarto  e  quinto
comma, del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n.  1265,  come  sostituito  dall'articolo  7
della legge 1 maggio 1941, n. 422, secondo le  modalita'  di  cui  al
decreto del Ministro della sanita' 6 ottobre 1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1993,  i  cui  effetti  sono
differiti a novanta giorni dopo la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma  2  per  la
pubblicita' al pubblico degli integratori alimentari e  dei  prodotti
di erboristeria che si limiti a riprodurre i marchi, le  indicazioni,
le controindicazioni e le avvertenze descritte  in  etichetta  o  nel
foglio illustrativo, nonche' la confezione del prodotto. 
  4. In caso di  violazione  della  disciplina  di  cui  al  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma  9,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. 
  5.  La  composizione  e  la  durata  della   commissione   di   cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
541, sono determinate con decreto del Ministro della sanita', tenendo
conto dei nuovi compiti introdotti con il presente  decreto.  Qualora
il Ministero della sanita' non si pronunci entro trenta giorni  dalla
presentazione  della  domanda  diretta  ad   ottenere   il   rilascio
dell'autorizzazione per la pubblicita' dei prodotti di cui  al  comma
1, la stessa si intende accolta. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.