Art. 8. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti
presso il Ministero degli affari esteri,  previste  dall'articolo  3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
1980, n. 618, sono direttamente gestite dal Ministero della sanita'. 
  2. Per il funzionamento delle suddette  strutture  sanitarie  viene
stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanita'  ed  il
Ministero degli affari esteri. 
  3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui  al  comma  2  sono
contenuti nei limiti dello stanziamento  iscritto  al  capitolo  4303
dello stato di previsione del  Ministero  della  sanita'  per  l'anno
1994. 
  4. Il comma terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e' abrogato.