Art. 8. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono direttamente gestite dal Ministero della sanita'. 2. Per il funzionamento delle suddette strutture sanitarie viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanita' ed il Ministero degli affari esteri. 3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono contenuti nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1994. 4. Il comma terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e' abrogato.