Art. 9. 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su  minori  non
puo' essere coercitivamente  imposta  con  l'intervento  della  forza
pubblica. 
  2. Resta ferma l'operativita' delle sanzioni previste a  carico  di
coloro che esercitano la potesta' parentale o la tutela  sul  minore,
nonche' dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata
in cui il minore e' ricoverato o delle persone affidatarie di  minori
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. 
  3. I soggetti indicati al comma 2 sono  personalmente  responsabili
di ogni effetto dannoso subito dal minore  o  da  terzi,  conseguente
all'inosservanza  delle  disposizioni  di  legge  sulle  vaccinazioni
obbligatorie. 
  4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorieta' delle vaccinazioni il
certificato del medico curante o del medico  specialista,  presentato
dall'interessato, e' vincolante per l'unita' sanitaria locale.