Art. 9. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non puo' essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica. 2. Resta ferma l'operativita' delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potesta' parentale o la tutela sul minore, nonche' dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore e' ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. 3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie. 4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorieta' delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, e' vincolante per l'unita' sanitaria locale.