IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle attivita' di prevenzione e  recupero  delle  tossicodipendenze,
nonche'  di  introdurre  talune  modifiche  al  testo   unico   sulle
tossicodipendenze; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni al fine di favorire interventi  a  favore  degli
stranieri extracomunitari immigrati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  gli  affari  sociali,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini di una piu' corretta predisposizione  progettuale  delle
iniziative,  nonche'  della  verifica  dell'attuazione  dei  progetti
finanziati  ai  sensi  del  testo  unico   sulle   tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, di seguito denominato testo unico,  e'  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto
in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro,
dell'interno, di grazia e giustizia,  della  difesa,  della  pubblica
istruzione, della sanita', del lavoro e della  previdenza  sociale  e
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  scelti
prioritariamente tra il  personale  con  qualifica  dirigenziale,  da
quattro  esperti  particolarmente  competenti   nel   settore   della
prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia  e  da  un
rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo
operativo sono rinnovati ogni anno per un  terzo  a  decorrere  dallo
scadere del secondo anno. Non si puo' far parte del nucleo  operativo
per piu' di cinque anni. Il coordinamento  del  nucleo  operativo  e'
affidato al Ministro per gli affari sociali. 
  2. I  componenti  del  nucleo  operativo  in  rappresentanza  delle
amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri  interessati,  e
sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli  articoli
58 e 59 del testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  I  rimanenti
componenti  del  nucleo  operativo  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ovvero  collocati  fuori  ruolo  se
appartenenti all'Amministrazione dello Stato. 
  3. Il  nucleo  operativo,  nell'espletamento  dei  propri  compiti,
collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti  esecutivi
da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2  e,  comunque,
acquisisce le necessarie informazioni sulle  attivita'  svolte  dalle
amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e  dai
soggetti  ammessi  a  contributo,  che  sono  tenuti  a  fornirle.  I
componenti  del  nucleo  operativo  possono  accedere  ai  luoghi  di
esecuzione  dei  progetti  al  fine  di  constatarne  lo   stato   di
realizzazione e di effettuare ogni altra  rilevazione  utile  per  la
verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della  loro
efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della  qualita'
delle iniziative da realizzare nell'ambito della  prevenzione  e  del
recupero. 
  4. L'onere per il funzionamento del  nucleo  operativo  di  cui  al
comma 1 e' valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal  1993,
cui si provvede a carico del Fondo nazionale  di  intervento  per  la
lotta alla droga di cui all'articolo 2,  comma  1.  Il  Ministro  del
tesoro provvede, con propri decreti, alle  occorrenti  variazioni  di
bilancio.