Art. 2. 1. Ai fini del coordinamento della attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonche' delle attivita' finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati; b) enti locali e unita' sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unita' sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle "unita' da strada" finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti e' destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti; c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unita' sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attivita' di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative e' destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio- sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative e' destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere a), b), c) e d) del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilita' residua di finanziamento e' utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo. 4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attivita' di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalita' di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione e' integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione e' dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico. 6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente,al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualita' di funzionari delegati. 7. Il funzionario delegato puo' disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 8. Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato, puo' mantenere in contabilita' speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992. 9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 10. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.". 11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, e' fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalita' di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti. 12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attivita' relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo. 13. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.