Art. 4. 
  1.  All'articolo  129  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al
comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, che provvede  a  trasmettere  la
domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento  del  territorio  -
Direzione centrale del demanio, entro sessanta  giorni,  corredandola
con  il  proprio  parere.  Il   Ministro   delle   finanze   provvede
sull'istanza  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  ricezione.
Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  Ministro  per  gli  affari
sociali puo' chiedere che la questione sia  iscritta  all'ordine  del
giorno del Consiglio dei Ministri.".