Art. 5. 1. Per sopperire alle necessita' funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attivita' dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che gia' esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneita' per il personale medico, e deve aver prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attivita' dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che gia' esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti l'attivita' svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui la comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.