Art. 5. 
  1. Per sopperire alle necessita'  funzionali  dei  servizi  per  le
tossicodipendenze delle  unita'  sanitarie  locali  (SERT),  connesse
all'espletamento dei compiti di cui al  decreto  del  Ministro  della
sanita' 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla
data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento  delle  attivita'
dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno
1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi  del  decreto
del  Ministro  della  sanita'  30  gennaio   1982,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del  22  febbraio
1982, riservati al personale di ruolo  attualmente  in  servizio  che
gia' esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai  competenti
organi dell'unita' sanitaria locale; tale  personale  deve  possedere
tutti i requisiti  previsti  per  il  conseguimento  della  qualifica
apicale nel profilo professionale di  appartenenza,  fatta  eccezione
dell'idoneita' per il personale  medico,  e  deve  aver  prestato  la
propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di recupero  per
almeno sei anni  con  rapporto  d'impiego  o  mediante  contratti  di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 
  2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31  ottobre  1992,
ai fini del coordinamento delle attivita' dei SERT a  media  e  bassa
utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno  1994,  mediante
concorsi interni, da espletarsi ai sensi  del  decreto  del  Ministro
della sanita' di cui al comma 1,  riservati  al  personale  di  ruolo
attualmente in servizio che gia' esercita tali funzioni con  incarico
formalizzato dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; tale
personale  deve  possedere  tutti  i  requisiti   previsti   per   il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale
di appartenenza e deve aver prestato la propria  attivita'  presso  i
SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni  o  con
rapporto  d'impiego  o  mediante  contratti  di  prestazione  d'opera
professionale, per almeno trenta ore settimanali. 
  3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con  i  concorsi
previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili  dopo
il 30  giugno  1994  saranno  attribuiti  al  solo  personale  medico
mediante concorsi pubblici. 
  4. Nei concorsi  pubblici  per  il  primo  conferimento  dei  posti
istituiti negli organici dei  SERT  in  attuazione  del  decreto  del
Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n. 444,  fermo  restando  il
punteggio  massimo   previsto   per   il   curriculum   formativo   e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un
punteggio  ulteriore,  di  uguale  entita'  massima,  per  i   titoli
riguardanti l'attivita' svolta nel settore del  trattamento  e  della
riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze  stupefacenti  o
psicotrope. 
  5. Non si applica ai  concorsi  pubblici  di  cui  la  comma  4  la
disposizione  prevista  dall'articolo  26,  comma  4,   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.