Art. 6. 1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.