Art. 6. 
  1.  Le  somme  rese  disponibili  per  effetto  della  revoca   del
contributo di cui all'articolo 11,  comma  5,  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39,  sono  versate  dalle  regioni  interessate  ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del  tesoro,
ad apposito capitolo dello stato di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.