Art. 7. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 8 marzo 1994 
    
                     SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CONTRI,  Ministro  per  gli  affari
                                  sociali
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  GALLO, Ministro delle finanze
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
    
Visto, il Guardasigilli: CONSO