Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONTRI, Ministro per gli affari sociali MANCINO, Ministro dell'interno GALLO, Ministro delle finanze BARUCCI, Ministro del tesoro GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO