IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonche' in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Fondo di accantonamento del Tesoro 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo di accantonamento del Tesoro" destinato alla riduzione del debito dello Stato, attraverso l'acquisto o il rimborso di titoli in scadenza. 2. Al conto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro versera' un importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. 3. Sulle giacenze del predetto conto "Fondo di accantonamento del Tesoro", la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. 4. Al conto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.