IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni
e dei proventi del Tesoro, nonche' in ordine agli organismi  ed  alle
procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle
risorse agricole, alimentari e forestali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Fondo di accantonamento del Tesoro 
  1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo
di accantonamento del Tesoro" destinato  alla  riduzione  del  debito
dello Stato,  attraverso  l'acquisto  o  il  rimborso  di  titoli  in
scadenza. 
  2. Al conto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro  versera'  un
importo fino a lire 30.000 miliardi a valere  sull'autorizzazione  di
cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. 
  3. Sulle giacenze del predetto conto "Fondo di  accantonamento  del
Tesoro", la Banca d'Italia corrisponde  semestralmente  un  tasso  di
interesse pari a quello medio dei buoni ordinari  del  Tesoro  emessi
nel semestre precedente. 
  4.  Al  conto  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26  novembre
1993, n. 483.