Art. 2. 
Ammissibilita'  del  servizio  di  riproduzione  in  facsimile  nella
            partecipazione alle aste dei titoli di Stato 
  1. Nella partecipazione alle aste dei titoli  di  Stato  effettuate
con ricorso a mezzi telematici, e'  consentita  la  presentazione  di
richieste mediante servizio pubblico o  privato  di  riproduzione  in
facsimile, nei casi e con le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
Ministro del tesoro.