Art. 2. Ammissibilita' del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato 1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.