Art. 3. 
Disposizioni sulle societa' per azioni per la gestione degli impianti 
idrici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
                               n. 96. 
  1. Alle societa' per azioni previste dall'articolo 10  del  decreto
legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  si  applicano  le  disposizioni
contenute nei commi 4 e  5  dell'articolo  15  e  l'articolo  19  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
  2. Le azioni delle societa' di cui al comma 1  sono  attribuite  al
Ministero del tesoro. Il  Ministro  del  tesoro  esercita  i  diritti
dell'azionista,  d'intesa  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica. 
  3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1,  del
decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  provvede  al  versamento
delle  somme  necessarie  alla  costituzione  del  capitale   sociale
iniziale delle predette societa', nel complessivo limite di  lire  10
miliardi, a valere sulle disponibilita' di tesoreria derivanti  dalle
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.