Art. 3. Disposizioni sulle societa' per azioni per la gestione degli impianti idrici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 1. Alle societa' per azioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Le azioni delle societa' di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale delle predette societa', nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilita' di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.