Art. 4. 
Attivita' delle societa' di forestazione  controllate  dal  Ministero
                             del tesoro 
  1. Fino al termine delle operazioni  di  liquidazione,  nei  limiti
delle risorse disponibili e, comunque,  non  oltre  il  trasferimento
alle regioni dei contratti in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, le societa' di forestazione,  gia'  controllate
dalla societa' Finanziaria agricola meridionale  (FINAM)  S.p.a.,  in
liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli  incendi,  di
manutenzione, di custodia e di  sorveglianza  strettamente  necessari
per assicurare l'incolumita' delle persone  e  la  conservazione  del
patrimonio boschivo e forestale. 
  2. A fronte delle attivita' di cui  al  comma  1,  nonche'  per  le
esigenze  finanziarie  connesse  alla  liquidazione,  possono  essere
utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma  4,  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491.