Art. 4. Attivita' delle societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro 1. Fino al termine delle operazioni di liquidazione, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il trasferimento alle regioni dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a., in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumita' delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale. 2. A fronte delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.