Art. 2.
1. Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il
cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana
sono le seguenti:
a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione,
l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi;
b) funzioni di controllo di legittimita' e di merito.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, sentita l'amministrazione
competente, esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione della
domanda dell'interessato, diniego motivato all'accesso a specifici
impieghi o all'affidamento di incarichi che comportino esercizio di
taluna delle funzioni indicate al comma 1. Tale decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia
preclusiva sino a che non intervengano modifiche della situazione di
fatto o di diritto che facciano venir meno l'impedimento all'accesso.
3. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda
in nota all'art. 1.