Art. 2. 
  1. Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per  il
cui esercizio si richiede il requisito  della  cittadinanza  italiana
sono le seguenti: 
    a)  funzioni  che  comportano   l'elaborazione,   la   decisione,
l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi; 
    b) funzioni di controllo di legittimita' e di merito. 
  2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro  per  la  funzione   pubblica,   sentita   l'amministrazione
competente, esprime, entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
domanda dell'interessato, diniego motivato  all'accesso  a  specifici
impieghi o all'affidamento di incarichi che comportino  esercizio  di
taluna delle funzioni indicate al comma 1. Tale decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  ed  ha  efficacia
preclusiva sino a che non intervengano modifiche della situazione  di
fatto o di diritto che facciano venir meno l'impedimento all'accesso. 
  3. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda
          in nota all'art. 1.