IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 22 aprile  1941,  n.  633,  per  la  protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
  Visto l'art. 7 della legge di delega 19 dicembre 1992, n.  489,  ed
il  relativo  decreto  legislativo  29  dicembre  1992,  n.  518,  di
recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore ed in particolare gli articoli 6,  7  e
12; 
  Sentita la Societa' italiana degli autori ed editori; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 luglio 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il registro pubblico speciale per i  programmi  per  elaboratore
tenuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)  ai
sensi dell'art. 103, quarto comma, della legge  22  aprile  1941,  n.
633, come modificato dal decreto legislativo  29  dicembre  1992,  n.
518, puo'  essere  tenuto  con  mezzi  e  strumenti  informatici.  Le
registrazioni  sono  eseguite   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva e data. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            -  Il  testo  dell'art.  7  della   legge   n.   489/1992
          (Disposizioni  in  materia  di  attuazione   di   direttive
          comunitarie relative al mercato interno) e' il seguente: 
            "Art. 7 (Tutela giuridica dei programmi per  elaboratori:
          criteri di  delega).  -  1.  L'attuazione  della  direttiva
          91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
            a)   sara'   prevista   la   nullita'   di   disposizioni
          contrattuali poste in essere in violazione di  disposizioni
          attuative della predetta direttiva; 
            b) alla Societa' italiana degli autori ed  editori  sara'
          affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un
          registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore; 
            c) saranno previste la facoltativita' ed  onerosita'  del
          deposito dei programmi per elaboratore; 
            d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a  fini  di
          lucro di programmi per elaboratore, nonche' l'importazione,
          la  commercializzazione  anche  mediante  locazione  e   la
          detenzione per la  commercializzazione  dei  programmi  dei
          quali si sappia o si abbia motivo  di  ritenere  che  siano
          abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche
          con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa  da
          lire un milione  a  lire  dieci  milioni;  le  stesse  pene
          saranno previste qualora i fatti di  cui  sopra  concernano
          mezzi  intesi  unicamente  a  consentire  o  facilitare  la
          rimozione  o  elusione  arbitraria   dei   dispositivi   di
          protezione di un programma per elaboratore". 
            - Il  D.Lgs.  n.  518/1992  (Attuazione  della  direttiva
          91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per
          elaboratore), ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633
          (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri   diritti
          connessi al suo esercizio). Il testo degli articoli 6, 7  e
          12 del decreto predetto e' il seguente: 
            "Art. 6. - 1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n.
          633, sono apportate le seguenti integrazioni:  a)  Dopo  il
          terzo comma e' aggiunto il seguente: 
            'Alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  e'
          affidata, altresi',  la  tenuta  di  un  registro  pubblico
          speciale per i programmi per elaboratore. In tale  registro
          viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
          di utilizzazione economica e la data di  pubblicazione  del
          programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto  di
          esercizio dei diritti esclusivi'. 
            b) Dopo il quinto  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  'I
          registri di cui al presente articolo possono essere  tenuti
          utilizzando mezzi e strumenti informatici'". 
            "Art. 7. - 1. Dopo il secondo comma dell'art.  105  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: 
            'Per i programmi  per  elaboratore  la  registrazione  e'
          facoltativa ed onerosa'". 
            "Art. 12. - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri da  emanarsi,  sentita  la  Societa'  italiana
          degli autori ed editori, entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  legge   saranno   determinate   le
          caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione
          di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe". 
            Il testo aggiornato degli articoli 103 e 105 della  legge
          n. 633/1941, cosi' come integrato  dagli  articoli  6  e  7
          sopra trascritti, e' il seguente: 
            "Art. 103.  -  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale  delle
          opere protette ai sensi di questa legge. 
            La Societa' italiana degli autori ed  editori  (S.I.A.E.)
          cura la tenuta di un  registro  pubblico  speciale  per  le
          opere cinematografiche. 
            In detti  registri  sono  registrate  le  opere  soggette
          all'obbligo  del  deposito  con  la  indicazione  del  nome
          dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione
          e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. 
            Alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori   e'
          affidata, altresi',  la  tenuta  di  un  registro  pubblico
          speciale per i programmi per elaboratore. In tale  registro
          viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
          programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto  di
          esercizio dei diritti esclusivi. 
            La registrazione fa fede, sino a prova  contraria,  della
          esistenza dell'opera e del fatto della  sua  pubblicazione.
          Gli autori  e  i  produttori  indicati  nel  registro  sono
          reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle
          opere   che   sono   loro   attribuite.   Per   le    opere
          cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni
          del registro indicato nel secondo comma. 
            La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel
          regolamento. 
            I registri di cui al  presente  articolo  possono  essere
          tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici". 
            "Art. 105. - Gli autori e i produttori delle opere e  dei
          prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro  aventi
          causa devono depositare presso la Presidenza del  Consiglio
          dei  Ministri  un  esemplare  o  copia  dell'opera  o   del
          prodotto,  nei  termini  e  nelle   forme   stabilite   dal
          regolamento. 
            Qualora  si  tratti  di   opera   drammatico-musicale   o
          sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra,
          bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto
          e pianoforte o per pianoforte solo. 
            Per i  programmi  per  elaboratore  la  registrazione  e'
          facoltativa ed onerosa. 
            Per le fotografie  e'  escluso  l'obbligo  del  deposito,
          salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92". 
          Nota all'art. 1: 
             - Per il testo  vigente  dell'art.  103,  quarto  comma,
          della legge n. 633/1941, come modificato  dall'art.  6  del
          D.Lgs. n. 518/1992, si veda in nota alle premesse.