Art. 10.
  1.  Il  registro  pubblico speciale per i programmi per elaboratore
dovra' essere reso operativo  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 3 gennaio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1994
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46.