Art. 10. 1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore dovra' essere reso operativo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 gennaio 1994 Il Presidente: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46.