Art. 2. 1. La registrazione si effettua mediante presentazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) da parte dell'autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni: a) titolo del programma; b) nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalita'; c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione; d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi. 2. L'esemplare presentato alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilita', stabilita' e compattezza, ritenuto idoneo dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). 3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunita' economica europea, la dichiarazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica per l'Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1. Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresi' essere indicata la data di pubblicazione nel Paese di origine. 4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma, di cui in particolare all'art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre alla indicazione dei dati identificativi dell'opera, riferiti al programma originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma derivato. 5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione o in commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, il richiedente deve presentare anche due esemplari di questi ultimi; in tal caso, le indicazioni relative all'individuazione dell'opera quali il titolo, l'autore e l'elaboratore, che figurano nella dichiarazione, devono essere conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi. 6. Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la dichiarazione deve contenere gli estremi dell'operazione.
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 633 del 1941, come introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 518/1992, e' il seguente: "1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) (omissis); b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma". Il testo degli articoli 64-ter e 64-quater della legge n. 633/1941, sopra richiamati, come introdotti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 518 del 1992, e' il seguente: "Art. 64-ter. - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Art. 64-quater. - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto di autore. 3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli. 4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".