Art. 2.
  1.   La  registrazione  si  effettua  mediante  presentazione  alla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)  da  parte
dell'autore,  o  di  altro  titolare  dei  diritti  esclusivi,  di un
esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione
del programma stesso comprendente ogni  utile  elemento  per  la  sua
identificazione  e  da  una  dichiarazione  che,  con  riferimento al
programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:
    a) titolo del programma;
    b) nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalita';
    c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti  esclusivi
di  utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede
la registrazione;
    d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi  per
pubblicazione  il  primo  atto  di  esercizio  dei  relativi  diritti
esclusivi.
  2. L'esemplare presentato alla Societa' italiana  degli  autori  ed
editori (S.I.A.E.) per la registrazione deve essere costituito da una
riproduzione  del  programma  su  supporto  ottico,  ovvero  su altro
supporto,   di   analoghe   caratteristiche   di   immodificabilita',
stabilita'  e  compattezza,  ritenuto  idoneo dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.).
  3. Per i  programmi  importati  da  persone  fisiche  o  giuridiche
stabilmente  domiciliate  in  Italia, ovvero acquisiti da Paesi della
Comunita'  economica  europea,  la  dichiarazione  del  titolare  dei
diritti  di  utilizzazione  economica per l'Italia deve contenere gli
elementi di cui al comma 1. Qualora la data di pubblicazione  di  cui
alla  lettera d) del comma 1 non corrisponda alla data del primo atto
di esercizio dei diritti esclusivi in Italia,  deve  altresi'  essere
indicata la data di pubblicazione nel Paese di origine.
  4.  Per  le  traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un
programma, di cui in particolare all'art. 64-bis,  comma  1,  lettera
b),  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 5
del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.  518,  la  dichiarazione
deve  contenere,  oltre  alla  indicazione  dei  dati  identificativi
dell'opera, riferiti al programma originario, le medesime indicazioni
di cui al comma 1 riferite al programma derivato.
  5. Qualora il programma sia  stato  pubblicato  mediante  messa  in
circolazione  o  in  commercio  di  supporti  o  confezioni muniti di
etichette o frontespizi, il richiedente  deve  presentare  anche  due
esemplari  di  questi  ultimi;  in  tal caso, le indicazioni relative
all'individuazione   dell'opera   quali   il   titolo,   l'autore   e
l'elaboratore,   che  figurano  nella  dichiarazione,  devono  essere
conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi.
  6. Qualora gli  esemplari  del  programma  pubblicato  siano  stati
preventivamente  contrassegnati  dalla Societa' italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.), la dichiarazione deve  contenere  gli  estremi
dell'operazione.
 
          Nota all'art. 2:
            - Il testo vigente dell'art. 64-bis, comma 1, lettera b),
          della  legge  n.  633 del 1941, come introdotto dall'art. 5
          del D.Lgs. n.  518/1992, e' il seguente:
             "1.  Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli
          64-ter e 64-quater, i  diritti  esclusivi  conferiti  dalla
          presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il
          diritto di effettuare o autorizzare:
              a) (omissis);
               b)  la  traduzione, l'adattamento, la trasformazione e
          ogni altra modificazione  del  programma  per  elaboratore,
          nonche'  la  riproduzione  dell'opera che ne risulti, senza
          pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma".
             Il testo degli articoli 64-ter e 64-quater  della  legge
          n.  633/1941, sopra richiamati, come introdotti dall'art. 5
          del decreto legislativo n. 518 del 1992, e' il seguente:
             "Art.  64-ter.  -  1.  Salvo  patto  contrario, non sono
          soggette all'autorizzazione del  titolare  dei  diritti  le
          attivita'  indicate  nell'art.    64-bis,  lettere a) e b),
          allorche' tali attivita'  sono  necessarie  per  l'uso  del
          programma    per   elaboratore   conformemente   alla   sua
          destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa  la
          correzione degli errori.
             2.  Non  puo' essere impedito per contratto, a chi ha il
          diritto di usare una copia del programma per elaboratore di
          effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale
          copia sia necessaria per l'uso.
             3. Chi ha il diritto di usare una  copia  del  programma
          per  elaboratore  puo', senza l'autorizzazione del titolare
          dei diritti, osservare, studiare o sottoporre  a  prova  il
          funzionamento  del  programma, allo scopo di determinare le
          idee ed i principi su  cui  e'  basato  ogni  elemento  del
          programma  stesso,  qualora  egli  compia tali atti durante
          operazioni  di  caricamento,  visualizzazione,  esecuzione,
          trasmissione  o memorizzazione del programma che egli ha il
          diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali  conclusi  in
          violazione del presente comma sono nulli.
             Art.  64-quater.  - 1. L'autorizzazione del titolare dei
          diritti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice
          del programma di elaboratore  e  la  traduzione  della  sua
          forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute
          al   fine   di   modificare  la  forma  del  codice,  siano
          indispensabili per ottenere le informazioni necessarie  per
          conseguire  l'interoperabilita', con altri programmi, di un
          programma  per  elaboratore  creato  autonomamente  purche'
          siano soddisfatte le seguenti condizioni:
               a)   le   predette   attivita'   siano   eseguite  dal
          licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare  una
          copia  del  programma  oppure,  per  loro  conto, da chi e'
          autorizzato a tal fine;
               b)   le   informazioni   necessarie   per   conseguire
          l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente
          accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
               c) le predette attivita' siano limitate alle parti del
          programma     originale     necessarie    per    conseguire
          l'interoperabilita'.
             2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che
          le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
               a) siano utilizzate a fini diversi  dal  conseguimento
          dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
               b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita'
          di  consentire  l'interoperabilita'  del  programma  creato
          autonomamente;
               c) siano utilizzate per lo sviluppo, la  produzione  o
          la  commercializzazione  di  un  programma  per elaboratore
          sostanzialmente simile nella sua forma  espressiva,  o  per
          ogni altra attivita' che violi il diritto di autore.
             3.  Gli  accordi contrattuali conclusi in violazione dei
          commi 1 e 2 sono nulli.
             4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla  tutela
          delle  opere  letterarie  ed  artistiche  ratificata e resa
          esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni
          del presente articolo non possono  essere  interpretate  in
          modo   da  consentire  che  la  loro  applicazione  arrechi
          indebitamente  pregiudizio  agli  interessi  legittimi  del
          titolare  dei  diritti  o  sia  in conflitto con il normale
          sfruttamento del programma".