Art. 3.
  1.   La  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)
inserisce  nel  registro  i  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e
conserva  nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo
e  della  data  di  registrazione,  l'esemplare   dell'opera   e   la
documentazione   presentata;   fornisce   quindi  al  richiedente  un
attestato di avvenuta registrazione contenente i  dati  inseriti  nel
registro.