Art. 4. 1. Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati all'art. 104 della citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto. 2. Insieme con l'atto deve essere presentata una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni: a) nome e domicilio del richiedente; b) natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione; c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme; d) programma oggetto dell'atto e numero della eseguita registrazione; e) diritti ceduti; f) generalita' dei contraenti e loro qualita' nel negozio. 3. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, gli esemplari degli atti; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 104 della legge n. 633/1941 e' il seguente: "Art. 104. - Possono, altresi', essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali".