Art. 4.
  1.  Chi  ha  interesse a registrare nel registro un atto fra quelli
indicati all'art. 104 della  citata  legge  n.  633  del  1941,  deve
presentare  alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)
copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con
firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto.
  2. Insieme con l'atto  deve  essere  presentata  una  dichiarazione
contenente le seguenti indicazioni:
    a) nome e domicilio del richiedente;
    b) natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione;
    c)   nome  del  pubblico  ufficiale  che  ha  ricevuto  l'atto  o
autenticato le firme;
    d)  programma  oggetto  dell'atto   e   numero   della   eseguita
registrazione;
    e) diritti ceduti;
    f) generalita' dei contraenti e loro qualita' nel negozio.
  3.   La  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)
inserisce  nel  registro  i  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e
conserva  nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo
e della data di registrazione, gli  esemplari  degli  atti;  fornisce
quindi   al   richiedente  un  attestato  di  avvenuta  registrazione
contenente i dati inseriti nel registro.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 104 della legge n. 633/1941  e'  il
          seguente:
             "Art.  104.  -  Possono, altresi', essere registrati nel
          registro, sull'istanza  della  parte  interessata,  con  le
          forme  stabilite  dal  regolamento,  gli  atti tra vivi che
          trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da
          questa legge, o costituiscono  sopra  di  essi  diritti  di
          godimento  o di garanzia, come pure gli atti di divisione o
          di societa' relativi ai diritti medesimi.
             Le registrazioni hanno anche altri effetti di  carattere
          giuridico  od  amministrativo  in  base  alle  disposizioni
          contenute in questa legge o in altre leggi speciali".