Art. 7.
  1.  Il  registro  speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati
sono pubblici, ad esclusione dell'esemplare del  programma.  Chiunque
puo'  prenderne  visione  e  ottenere, per certificato, notizia delle
registrazioni o  delle  annotazioni  che  si  trovano  nel  registro,
nonche' copia delle dichiarazioni e dei documenti allegati.