Art. 9.
  1.  Per  la registrazione o altre operazioni di cui all'art. 7 sono
dovuti alla Societa' italiana degli autori ed  editori  (S.I.A.E.)  i
seguenti diritti fissi:
   -    per    ciascun   programma   da   registrare   lire   155.000
(centocinquantacinquemila);
   - per ciascun atto da registrare lire 140.000 (centoquarantamila);
   - per ciascuna visura di registrazione lire 5.000 (cinquemila);
   - per ciascuna visura di documenti o atti lire 20.000 (ventimila);
   - per  ciascuna  copia  certificata  di  registrazioni  ovvero  di
documenti  o  atti  lire  1.000 (mille) a pagina, oltre ai rispettivi
diritti di visura.
  2. A seguito della prima attivazione del registro pubblico speciale
i  suddetti  diritti  fissi  saranno,  ove  necessario,  soggetti   a
verifica.  In  base  agli  esiti  operativi del registro stesso ed in
conformita' ai maggiori o minori costi che si dovessero  evidenziare,
saranno apportate conseguenti variazioni.
  3.  L'adeguamento  dei  diritti  fissi  di  cui  al  comma 1 potra'
avvenire con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  motivata  del  consiglio  di amministrazione della Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), tenuto conto dell'indice
generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'istituto
nazionale di statistica. Con lo stesso  decreto  sara'  stabilita  la
data  di  decorrenza  dell'adeguamento, che, in ogni caso, non potra'
essere retroattiva.