IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare; Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco "A", tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette; Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993; Dato atto che non e' stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali e' stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587. 2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, e' pubblicata unitamente al presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea indicate nell'elenco 'A' allegato alla presente legge hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1988. - La direttiva 84/529/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 300 del 19 novembre 1984. - La direttiva 86/312/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 196 del 18 luglio 1986. Nota all'art. 1: - La direttiva 90/486/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 270 del 2 ottobre 1990.